Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 15/2018:
a) non sono ammesse deroghe;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r.
4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali:
accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per
tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere
mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale
combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di
incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE!