DECRETO N. 34 DEL 21 MARZO 2020. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

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Data:

domenica, 22 marzo 2020

DECRETO N. 34 DEL 21/03/2020

Descrizione

La Regione Piemonte ha emesso il Decreto n. 34 in vigore da oggi, 22 marzo, che detta “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la proroga dei termini fino al 3 aprile.

In attesa di conoscere i dettagli del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, annunciato in TV nella tarda serata di ieri e che dovrebbe essere divulgato in giornata, si allega alla presente notizia il testo completo del Decreto Regionale e si sintetizzano di seguito le principali novità rispetto alle restrizioni già operanti con Decreti ed Ordinanze emesse in precedenza.

  • vietato effettuare spostamenti verso le seconde case (punto 1);
  • vietati assembramenti con più di due persone in tutti i luoghi pubblici, mantenendo comunque le distanze minime interpersonali di sicurezza (punto 2);
  • le strutture sanitarie (nel nostro caso, la Residenza “Maero”) devono rilevare la temperatura corporea degli operatori prima dell’inizio di ogni turno di lavoro (punto 4);
  • sospesa l’attività degli uffici comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali (nel nostro caso, abbiamo individuato come tali, la polizia locale e l’ufficio anagrafe) (punto 6);
  • limitato l’accesso alle attività commerciali ad un solo componente del nucleo famigliare (punto 8);
  • raccomandata la rilevazione sistematica della temperatura per l’accesso dei clienti ai supermercati e le farmacie, nonché ai dipendenti dei luoghi di lavori aperti (punto 13);
  • sospese le attività artigianali di servizio, con alcune eccezioni (che saranno probabilmente meglio chiarite dal nuovo DCPM atteso in giornata) (punto 14);
  • restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, con modalità di lavoro su appuntamento (punto 15);
  • sono chiusi gli studi professionali, con esclusione degli studi medici e sanitari (punto 19);
  • è disposto il fermo delle attività dei cantieri (punto 20);
  • sono chiuse tutte le attività ricettive, con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti (punto 21). 
  • Vietato l’accesso ai parchi e giardini pubblici. (punto 22)
  • Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motorie svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. (punto 22)
  • Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio (punto 22)

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